MOZIONE N° 34
Approvata dal Consiglio Comunale in data 21 luglio 2025
OGGETTO: MODIFICHIAMO LA LEGGE REGIONALE N. 3/2010
Il Consiglio Comunale di Torino,
PREMESSO CHE
• la Città di Torino è proprietaria di circa 3000 alloggi fuori dal territorio della città e che gli stessi in base alla Legge Regionale n. 22/2001 possono essere assegnati esclusivamente dall’Amministrazione comunale nel cui territorio insistono, a prescindere da chi ne aveva la proprietà, tale disposizione è stata confermata dalla vigente Legge Regionale n. 3/2010 e successive modifiche che norma l’edilizia sociale nell’articolo 5;
• la stessa Legge Regionale n. 3/2010 norma i contributi minimi che gli assegnatari devono pagare per affitto e spese pena la decadenza dall’assegnazione anche a fronte di morosità o mancata effettuazione del censimento biennale (art. 17 L.R. 10/2010);
CONSIDERATO CHE
• la norma ha determinato condizioni di fatto tali per cui per molti di questi alloggi, sovente vuoti, e collocati fuori città non è stata effettuata la manutenzione ordinaria e/o straordinaria in quanto gli stessi non possono essere utilizzati per le assegnazioni per l’edilizia popolare o per l’emergenza abitativa delle situazioni dei nuclei famigliari in carico alla Città di Torino o presenti in graduatoria per l’edilizia popolare;
• la norma in merito ai contributi minimi per affitto e spese (40€ mensili) ha determinato nel tempo diverse centinaia di potenziali decadenze dall’assegnazione dell’alloggio di edilizia popolare che ATC avrebbe potuto dichiarare scaricando gli oneri di una necessaria ricollocazione sugli enti locali; solo il senso di responsabilità da parte degli amministratori che negli anni si sono succeduti ha impedito che ciò accadesse tranne poche situazioni;
STABILITO CHE
• la eventualità di cedere ai comuni di fuori Torino in termini onerosi gli alloggi della Città collocati nel loro territorio è una strada perseguibile per poche unità. La donazione degli stessi immobili ai comuni interessati non è perseguibile in quanto potrebbe configurarsi come un danno patrimoniale alla Città. A questo va aggiunta la difficoltà a recuperare le risorse necessarie per la manutenzione ordinaria e straordinaria di questi immobili; difficoltà che aumentano nel caso di
comuni con poche migliaia di abitanti;
• lo stesso dicasi per le possibili decadenze dall’assegnazione di alloggio di edilizia popolare, determinate dalla non corresponsione del canone minimo o dalla non effettuazione del censimento. Nei casi di presenza nei nuclei di minori o di soggetti fragili scatta l’obbligo per l’Ente Locale di ricollocare le persone in altre strutture con costi ben maggiori dal permanere in un alloggio di edilizia popolare o ex Ipab gestito da ATC;
ATTESO CHE
• da più parti viene richiesta una modifica della Legge Regionale n. 3 del 2010, lo chiedono diverse associazioni di rappresentanza: Organizzazioni Sindacali, Sindacati deglì Inquilini, forze politiche dei diversi schieramenti;
• la definizione che i Comuni possano utilizzare gli alloggi di loro proprietà collocati in altri Comuni aiuta a mettere a disposizione tali alloggi per chi è in graduatoria per la casa popolare o è in emergenza abitativa a carico della Città; ciò può aiutare nella gestione dei casi evitando i costi maggiori derivanti dall’utilizzo di altre strutture;
• tale scelta non esclude la possibilità, in accordo con gli enti interessati, di adottare anche altre soluzioni per la gestione comune degli alloggi al fine di evitare che parte degli stessi restino per troppo tempo non utilizzati. Le modifiche alla legge possono contribuire a un miglior utilizzo degli immobili regolando ex lege eventuali cessioni o altre modalità che verranno individuate;
IMPEGNA
Il Sindaco e la Giunta ad aprire un confronto con il Presidente della Regione Piemonte e la sua Giunta per addivenire a una modifica concordata della Legge Regionale n. 3/2010 nei punti indicati dalla presente mozione, e apportando anche ulteriori modifiche che di comune accordo si ritengono
necessarie.
