ODG 16/2026 – TUTELA DEI LAVORATORI “RIDER” IN SITUAZIONI METEOROLOGICHE ESTREME

ORDINE DEL GIORNO N° 16 Approvato dal Consiglio Comunale in data 13 luglio 2026

OGGETTO: TUTELA DEI LAVORATORI “RIDER” IN SITUAZIONI METEOROLOGICHE ESTREME

Il Consiglio Comunale di Torino,

PREMESSO CHE

negli ultimi anni si è verificata una profonda trasformazione nel mondo del lavoro, caratterizzata, tra le altre cose, da una crescente diffusione delle piattaforme digitali che intermediano prestazioni lavorative, soprattutto nei settori della logistica urbana e last mile, delle consegne a domicilio e dei servizi personali;

  • i lavoratori impiegati in questi settori, noti comunemente come rider, svolgono attività per la collettività (come la consegna di cibo, beni di prima necessità, farmaci), ma lo fanno spesso in condizioni di assenza di tutele contrattuali, isolamento, imprevedibilità nei guadagni e scarsa sicurezza, con un forte disequilibrio nel rapporto con le piattaforme committenti;
  • il lavoro delle consegne è stato definito come “imprendicariato”, “lavoro salariato individualizzato”, “lavoro autonomo di terza generazione”, sottolineando quindi la nascita di un nuovo modello di rapporto lavorativo tra lavoratore, algoritmo e datore di lavoro, senza alcuna definizione contrattuale;
  • diversi studi europei e nazionali hanno evidenziato come i lavoratori digitali siano spesso soggetti a forme di precarietà strutturale, che includono:

◦assenza di copertura INAIL per infortuni sul lavoro;

◦mancanza di ferie retribuite e tutele malattia;

◦subordinazione algoritmica non riconosciuta formalmente nei contratti;

◦pressioni legate a sistemi di rating e penalizzazioni automatiche;

  • si stima che in Italia siano oltre 30.000 i lavoratori che operano per le principali società del food delivery / delivery last mile, riconducibili alla definizione di rider. Nel Nord Italia circa il 60% dei rider sono immigrati, spesso solo con il permesso di soggiorno, che rende la loro situazione gravemente instabile e di estrema precarietà, rappresentando in assoluto i lavoratori meno tutelati della categoria;
  • circa il 12,3% dei lavoratori e delle lavoratrici nel settore del delivery last mile ha tra i 18 e i 29 anni, il 70% tra i 30 e i 49 anni e il 18,3% ha 50 anni o più. Questi lavoratori vivono in genere solo di questo lavoro e spesso sono disoccupati di lungo corso, immigrati impossibilitati a trovare impieghi migliori ed ultimamente anche lavoratori in età matura espulsi dal mondo del lavoro, sia stranieri che italiani, con un incremento importante nell’ultimo periodo di donne non più giovani e quelle con figli a carico. Per oltre l’80% dei rider, la loro attività è una fonte di sostegno importante se non addirittura essenziale, mentre per circa la metà rappresenta l’attività principale. Uno su due sceglie di lavorare per le piattaforme, per mancanza di alternative occupazionali. Si tratta a tutti gli effetti di un lavoro povero e fragile: una nuova precarietà “digitale”.

Le condizioni meteorologiche estreme, sempre più frequenti a causa della crisi climatica (ondate di calore, temperature elevate, fenomeni temporaleschi violenti, gelo invernale), rappresentano un pericolo diretto e crescente per la salute dei rider, i quali spesso operano su mezzi a due ruote e senza dispositivi di protezione adeguati.

RICORDATO CHE

  • è stato sottoscritto in data 2 luglio 2025 dal Ministero del Lavoro il “Protocollo quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro” con l’obiettivo di coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. Tale Protocollo fa riferimento al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro) che costituisce la norma quadro in tema di protezione delle lavoratrici e dei lavoratori, tuttavia contiene indicazioni di massima generiche richiamando le parti datoriali alla valutazione del rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori e limitandosi ad indicare quali possibili temi di intervento: l’informazione/formazione, la sorveglianza sanitaria, l’abbigliamento, gli indumenti e i dispositivi di protezione individuali e la riorganizzazione di turni e orari di lavoro, senza però dare indicazioni sull’attuazione di interventi concreti in tali ambiti;
  • la Legislazione europea ha adottato la Direttiva (UE) 2024/2831 in materia di “lavoro tramite piattaforma digitale” che istituisce una disciplina ancora più compiuta a favore della categoria dei rider. Essa stabilisce criteri per determinare la subordinazione del lavoratore, obblighi di trasparenza sugli algoritmi, e una maggiore responsabilità per i datori di lavoro digitali, segnando un passaggio decisivo verso un modello di gig economy più equo e sostenibile. L’Italia ha due anni di tempo per adeguarsi per cui, entro il 2026, la Direttiva dovrà essere recepita dal nostro ordinamento;
  • il Decreto Legge n. 101/2019 ha inserito nel Decreto Legislativo n. 81/2015, il Capo V bis che detta disposizioni per la tutela del lavoro tramite piattaforme digitali e costituisce la principale fonte normativa esistente che disciplina il lavoro dei rider in Italia. Tale normativa prevede tutele specifiche per i rider e, in particolare, stabilisce che debba essere “garantita un’indennità integrativa non inferiore al 10 per cento per il lavoro svolto di notte, durante le festività o in condizioni meteorologiche sfavorevoli”;
  • alcune recenti sentenze del Tribunale di Milano (la n. 3237/2023 e la n. 3239/2023) hanno imposto ad alcune società attive nel settore del food delivery di versare all’INPS decine di milioni di euro di contributi arretrati, definendo oltretutto, secondo le sentenze, che i rider non possono essere considerati lavoratori autonomi, ma devono essere inquadrati come lavoratori subordinati;
  • la Regione Piemonte, con l’Ordinanza 2/2025/XII del 2 luglio 2025 ha esteso anche ai rider quanto previsto per i lavoratori del settore agricolo, logistico e delle cave, relativamente al divieto di lavoro tra le ore 12:30 e le 16:00;
  • si tratta certamente di un primo passo importante, ma ancora insufficiente in quanto le misure adottate non sono accompagnate da interventi strutturali di sostegno al reddito, né da obblighi o incentivi per le piattaforme o riconoscimenti economici per i lavoratori impossibilitati ad operare;
  • nel novembre 2024 il Governo ha bocciato l’emendamento alla Legge di Bilancio ribattezzato “Legge Griseri” presentato dal Partito Democratico con l’obiettivo di imporre lo stop ai rider in caso di situazione climatiche avverse, pioggia battente, neve, caldo estremo, e prevedere un fondo per riconoscere un’indennità ai lavoratori costretti a rimanere fermi.

SOTTOLINEATO CHE

in diverse città italiane ed europee sono stati avviati interventi concreti per la tutela dei rider. In Spagna con la legge “Ley Rider”, che presuppone un rapporto di lavoro subordinato a meno che la piattaforma non dimostri il contrario, nel Regno Unito, dove è stato riconosciuto ai rider lo stato di “worker”, garantendo loro alcuni diritti come il salario minimo e le ferie retribuite, mentre in Lombardia, in collaborazione con sindacati e associazioni, sono stati istituiti spazi di ristoro e assistenza per i rider, promuovendo la loro inclusione nei Tavoli permanenti sul lavoro. Anche a Reggio Emilia i Sindacati e l’Amministrazione hanno firmato un protocollo per rendere la città “rider friendly”.

  • Con la Legge Regionale n. 4 del 12 aprile 2019, la Regione Lazio ha riconosciuto il lavoro su piattaforma come una realtà consolidata, promuovendo interventi a tutela della salute, della sicurezza e dell’occupazione dei rider. Tra le misure previste figurano la creazione di spazi multifunzionali, l’attivazione di accordi per servizi sanitari, voucher per percorsi formativi e supporto legale;
  • resta necessario un intervento legislativo nazionale che introduca maggiori tutele per i lavoratori e un sostegno al reddito in caso di diminuzione o cessazione delle attività.

AGGIUNTO CHE

  • la logica del “bonus” offerto e proposto da alcune piattaforme che riconoscono irrisori incentivi economici crescenti in relazione all’aumento della temperatura, con l’intenzione di compensare le consegne in condizioni di calore estremo, è stata duramente contestata dai sindacati in quanto inaccettabile e rischia di trasformare un pericolo per la salute in un mero incentivo economico, anziché una reale misura di prevenzione e tutela;
  • la categoria dei rider, operante nel settore del delivery, è caratterizzata da una profonda precarietà contrattuale e da condizioni di lavoro che espongono costantemente i lavoratori a rischi significativi per la loro salute e sicurezza, in aperta violazione dei principi stabiliti dal Decreto Legislativo n. 81/2008.

TENUTO CONTO CHE

  • oltre alle criticità climatiche, i rider affrontano quotidianamente numerosi rischi per la loro salute e sicurezza, inclusi i pericoli stradali dovuti al traffico, la pressione per le consegne rapide dettate dall’algoritmo e la scarsa manutenzione dei mezzi, con frequenti incidenti non sempre riconosciuti come infortuni sul lavoro;
  • la retribuzione, basata quasi esclusivamente sul cottimo e su tariffe – parametrate alla singola consegna – spesso irrisorie, non garantisce un reddito minimo dignitoso né adeguato rispetto al tempo impiegato (si stimano 760 Euro mensili a fronte di 25 consegne al giorno) e ai costi sostenuti (a livello di mezzo di trasporto, manutenzione e attrezzatura) ponendo a carico del lavoratore oneri che dovrebbero essere aziendali;
  • i rider sono spesso privi delle tutele base previste per il lavoro subordinato (come contributi previdenziali adeguati, indennità di malattia, ferie pagate, TFR e congedi) e sono estremamente vulnerabili di fronte a imprevisti personali o professionali, operando, nella maggior parte dei casi, in assenza di copertura INAIL per gli infortuni sul lavoro;
  • la gestione algoritmica del lavoro, pur presentando elementi di innovazione, esercita un controllo pervasivo sui lavoratori, penalizzandoli in base a tempi di consegna, rifiuto di ordini o feedback, compromettendo la loro capacità di guadagno e la possibilità di accedere a turni, senza garantire trasparenza, oltre a minare gravemente il benessere sul luogo di lavoro;
  • la difficoltà legata all’accesso alle tutele sindacali nel timore di perdere il posto di lavoro e la mancanza di un riconoscimento pieno dei diritti di rappresentanza, dovute alla natura frammentata e individuale del lavoro, ostacolano una contrattazione collettiva efficace e una tutela omogenea per tutti i rider;
  • la situazione attuale solleva gravi questioni di sostenibilità sociale ed etica, riflette le contraddizioni della nostra società, evidenziando come il modello di business delle piattaforme, basato su una flessibilità spesso a senso unico, si scontri con la dignità e i diritti fondamentali dei lavoratori, eludendo le responsabilità tipiche di un rapporto di lavoro dignitoso.

SOTTOLINEATO CHE

  • la salute, la sicurezza e la dignità del lavoro sono diritti inalienabili che non possono essere monetizzati o subordinati a incentivi economici, specialmente in condizioni che mettono a rischio l’integrità fisica e la serenità esistenziale;
  • è indispensabile superare l’attuale frammentazione delle tutele e delle responsabilità attraverso soluzioni strutturali e una regolamentazione chiara e vincolante che definisca limiti precisi per le condizioni di lavoro, le retribuzioni e le tutele sociali.

VISTO CHE

  • la Regione Piemonte, nelle sue funzioni programmatorie in materia di lavoro, ha il dovere di agire concretamente per integrare e rafforzare le tutele nazionali, promuovendo accordi specifici con le aziende di delivery e con le rappresentanze sindacali, al fine di garantire standard più elevati di protezione per i rider;
  • in Piemonte è stata organizzata la prima protesta dei rider in Italia contro una multinazionale del delivery (la seconda in Europa dopo Londra), dove i lavoratori hanno evidenziato numerose violazioni (pagamenti irregolari, insicurezza legata al funzionamento dell’algoritmo, mancanza di canali di comunicazione con l’azienda, disattivazione degli account non giustificata, rischi che ricadono sul lavoratore, come il furto delle biciclette non coperto dal datore o gli incidenti in attesa degli incarichi, non riconosciuti come incidenti sul lavoro…);
  • è necessario un approccio onnicomprensivo che affronti non solo le emergenze climatiche, ma anche le problematiche relative alla sicurezza stradale, al riconoscimento degli infortuni, alla dignità retributiva, alla trasparenza algoritmica e alla piena esigibilità dei diritti sindacali per questa categoria di lavoratori;
  • alcune sigle sindacali stanno portando avanti diverse iniziative per la tutela dei rider in Italia, che includono sia l’attenzione a forme di “cassa” (avendo molti rider contratti di collaborazione autonoma e quindi non coperti dagli ammortizzatori sociali) sia l’attenzione alla sicurezza sul lavoro, per cui viene stimato che il 60% degli infortuni non viene denunciato, per evitare ripercussioni dall’algoritmo e quindi nel compenso mensile;
  • è necessaria la diffusione di “punti stop rider”, che offrano ai rider luoghi di sosta dignitosi, con accesso a servizi igienici, acqua, prese elettriche, kit per riparazioni e che forniscano riparo dagli eventi climatici estremi, come stanno nascendo a Torino, Genova, Firenze, ecc.;
  • potrebbe essere opportuno favorire la nascita di piattaforme gestite in autonomia, promuovendo la creazione di cooperative tra gli stessi rider, o l’assunzione diretta da parte delle attività commerciali che intendano offrire il servizio di consegna a domicilio.

CONSIDERATO

che i Comuni, pur non avendo competenze dirette in materia di diritto del lavoro, possono e devono agire come istituzioni di prossimità, promuovendo politiche attive, infrastrutture inclusive e azioni concrete per garantire la sicurezza, la salute e la dignità delle persone che lavorano quotidianamente sulle strade delle nostre città.

IMPEGNA

Il Sindaco e la Giunta:

  1. a sollecitare le aziende del food delivery a individuare, allestire e promuovere appositi spazi coperti e attrezzati, ubicati in punti strategici del territorio comunale (es. presso stazioni, mercati coperti, spazi pubblici multifunzionali), destinati all’accoglienza temporanea dei rider in caso di condizioni meteo avverse, come piogge torrenziali, ondate di calore o gelo, al fine di tutelarne la salute e la sicurezza;
  2. nel caso di risposte negative da parte delle aziende, a promovere tali servizi in collaborazione con soggetti del Terzo Settore, della grande distribuzione organizzata (gdo), o altre realtà disponibili;
  3. a promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte ai rider circa i rischi legati all’esposizione prolungata alle intemperie e ai datori di lavoro/piattaforme digitali circa la responsabilità sociale verso i propri lavoratori;
  4. a collaborare con le Organizzazioni sindacali, enti del Terzo Settore e Associazioni di rider per individuare le aree più idonee all’installazione di tali presidi e favorire la partecipazione attiva dei lavoratori interessati;
  5. a sollecitare la Regione Piemonte affinché adotti una normativa specifica, sul modello della Legge Regionale del Lazio, per garantire tutele omogenee e strumenti di welfare dedicati ai lavoratori digitali su tutto il territorio regionale;
  6. a sollecitare la Regione Piemonte a stanziare risorse dedicate al sostegno dei lavoratori per periodi caratterizzati da condizioni meteorologiche estreme prolungate.

Scarica il testo