DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
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OGGETTO:
TUTELA SALARIALE NEI CONTRATTI DI APPALTO DEL COMUNE DI TORINO
Considerato che, in materia di CCNL applicabili, l’art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice Appalti), come riscritto dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici – in vigore dal 1° gennaio 2025), stabilisce che
“Nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre di cui all’ articolo 17, comma 2 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente. In presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, qualora le relative attività siano differenti da quelle prevalenti oggetto dell’appalto o della concessione e si riferiscano, per una soglia pari o superiore al 30 per cento, alla medesima categoria omogenea di attività, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano altresì nei documenti di cui sopra il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabile al personale impiegato in tali prestazioni. Nei casi di cui sopra, gli operatori economici
possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente. Nei casi di cui sopra, prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l’operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest’ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all’articolo 110 in conformità all’allegato I.01. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto”.
In particolare, il correttivo ha introdotto il nuovo Allegato I.01 al D.Lgs. n. 36/2023, con lo specifico intento di facilitare l’individuazione del CCNL da indicare nei documenti di gara.
Infatti l’art. 2, comma 1, del nuovo allegato I.01 al D.Lgs. n. 36/2023, prevede l’obbligo per le stazioni appaltanti di individuare il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto o nella concessione, previa valutazione: a) della stretta connessione dell’ambito di applicazione del contratto collettivo rispetto alle prestazioni oggetto dell’appalto o della concessione, da eseguire anche in maniera prevalente; b) del criterio della maggiore rappresentatività comparativa sul piano nazionale delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro;
In applicazione dei citati art. 11 ed Allegato I.01, i RUP, nel redigere gli atti di gara, dovranno pertanto indicare il contratto collettivo scelto, fra quelli elencati dal CNEL, ponendo attenzione all’adeguatezza del contratto per settore di attività – utilizzando come guida il codice ATECO 2025 e alla rappresentatività dei soggetti firmatari.
Il tema riveste notevole importanza, perché la corretta individuazione del CCNL applicabile risponde alla finalità di garantire che, al personale impiegato nell’appalto, siano riconosciute le giuste tutele economiche e normative, anche con riferimento agli inquadramenti e professionalità correlate alle prestazioni oggetto degli appalti.
Il comma 4 del citato art. 2 del nuovo allegato I.01 prevede anche, però, che le stazioni appaltanti non possano imporre, a pena di esclusione, nel bando di gara o nell’invito, l’applicazione di un determinato contratto collettivo quale requisito di partecipazione, riconoscendo agli operatori economici la facoltà di utilizzarne uno diverso.
Conseguentemente, quando l’operatore economico indica nell’offerta un diverso contratto collettivo di lavoro da esso applicato, la stazione appaltante dovrà procedere alla comparazione dei CCNL (quello indicato negli atti di gara e quello offerto dall’operatore economico) tenendo in debita considerazione, ai fini della valutazione di equivalenza, le tutele economiche e le tutele normative, nel rispetto e con le modalità indicate all’art.4 dell’ allegato I.01 al D.Lgs. n. 36/2023, comma 2 (equivalenza economica) e comma 3 (equivalenza delle tutele normative).
Nello svolgimento di questa attività complessa, per effetto di quanto sopra descritto, non sarà sufficiente verificare che il “valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua” (dato deducibile dal costo del lavoro indicato dall’operatore economico in offerta) sia pari a quello del CCNL indicato nei documenti di gara, ma sarà necessario verificare gli eventuali scostamenti rispetto ai parametri normativi, e che questi siano “marginali”.
La giurisprudenza e l’ANAC (vedasi Delibera ANAC n. 14 del 14 gennaio 2025), nelle more dell’emanazione di un Decreto Ministeriale in materia, si sono pronunciate, anche elaborando degli indici in base ai quali si può ritenere che gli scostamenti siano marginali, posto che il CCNL deve
essere sempre coerente con l’oggetto prevalente dell’appalto (e non con l’attività prevalente dell’impresa), suggerendo la sussistenza dell’equivalenza in caso di scostamenti marginali in un numero limitato a due parametri fra quelli indicati nell’allegato I.01.
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 e 4, comma 4 del citato allegato I.01, nonché nelle more dell’adozione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del decreto che definisca le Linee Guida per la determinazione delle modalità di attestazione delle equivalenze e della valutazione degli eventuali scostamenti, il comma 6 del medesimo articolo 4 riconosce alle stazioni appaltanti la possibilità di fare riferimento, ai fini della determinazione dell’equivalenza, alla verifica di “ulteriori tutele”.
A tal fine, richiamando i principi costituzionali e, nel rispetto dell’impianto normativo vigente in materia, si ritiene opportuno che, nella valutazione delle equivalenze, si possano utilizzare meccanismi che siano finalizzati alla tutela e rispetto concreto della retribuzione e, più in generale, di una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto.
Analogamente, e per le stesse motivazioni e finalità, i suddetti principi e modalità possono trovare applicazione in materia di subappalto.
Infatti, anche l’art. 119, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023, così come modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, prevede che:
“Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall’appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti oggetto dell’appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente”.
Ferma restando, in ogni caso, la facoltà prevista dal comma 17 del citato art. 119, per le stazioni appaltanti di indicare nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto e dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 48 del Testo Unico Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
◦ favorevole sulla regolarità tecnica;
◦ non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente ;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;
1. di assicurare negli appalti e subappalti della Città, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36 della Costituzione, che garantisce il diritto dei lavoratori ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del loro lavoro, condizioni retributive e normative per le lavoratrici e i lavoratori impiegati nei medesimi, che garantiscano il rispetto delle disposizioni vigenti in materia previste dal Codice degli Appalti, il D.Lgs 36/23 e s.m.i.;
2. di monitorare, affinché l’individuazione dei CCNL da applicare negli appalti banditi dalla Città, avvenga nel rispetto di quanto espresso in narrativa, sia in relazione alla scelta dei medesimi, sia in relazione alle modalità di valutazione delle equivalenze, anche utilizzando laddove utile e opportuno in presenza di contratti ad alta incidenza di manodopera (c.d. “labour intensive”) meccanismi che promuovano il rispetto della retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolti;
3. di promuovere l’avvio della revisione dei Protocolli sugli appalti ad oggi vigenti, siglati tra la Città di Torino e le OO.SS. comparativamente più rappresentative, per adeguarli alla normativa sopravvenuta, nonché alle finalità della presente deliberazione;
4. di demandare ad una circolare operativa a cura degli Uffici competenti l’indicazione delle modalità per dare attuazione alle disposizioni previste dal Codice Appalti in materia;
5. di promuovere l’attuazione della presente deliberazione all’interno degli enti e delle partecipate del Comune di Torino;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Proponenti:
LA VICESINDACA
Michela Favaro
L’ASSESSORE
Marco Porcedda
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.