Regolamento Finanziario Provinciale Torino

REGOLAMENTO FINANZIARIO PROVINCIALE

Articolo 1- Validità

Il presente regolamento è approvato dalla Direzione provinciale del Partito Democratico di Torino. Le norme in esso contenute sono in attuazione degli Statuti Nazionale e regionale e dei regolamenti nazionale e regionale e sono impegnative al pari delle norme statutarie.

Articolo 2 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina l’attività economica, finanziaria e patrimoniale del Partito e definisce i rapporti economici, finanziari e patrimoniali della struttura politico-organizzativa provinciale e in tale ambito i rapporti tra questa e le articolazioni territoriali.

Articolo 3 – Autofinanziamento

L’Unione provinciale sostiene le proprie attività  tramite quote associative o altre iniziative volte all’autofinanziamento, in conformità  ai principi di autonomia patrimoniale, finanziaria e gestionale prevista dall’art.35 dello Statuto Nazionale.

Articolo 4 – Le entrate

Le entrate dell’Unione provinciale del Partito Democratico di Torino sono costituite:

a) dalle quote di iscrizione;

b) dalle erogazioni liberali provenienti dalle campagne di autofinanziamento;

c) dai contributi che sono tenuti a versare gli eletti in liste del Partito Democratico e dagli iscritti al partito che ricoprono incarichi istituzionali, in conformità  all’art.34 dello Statuto;

d) dai proventi delle manifestazioni e delle feste del Partito;

e) dalle entrate derivanti dalle leggi vigenti in materia di finanziamento della politica;

f) da lasciti, legati e altre liberalità ;

g) dalle erogazioni liberali di persone fisiche e/o società  ed enti non commerciali di cui alla legge sul finanziamento pubblico dei partiti;

Articolo 5  – Quota tessera di iscrizione

Gli iscritti e le iscrittte hanno l’obbligo si sostenere finanziariamente le attività  politiche del partito con una quota di iscrizione annua. Ogni anno la direzione nazionale su proposta del Tesoriere nazionale, stabilisce la quota per l’iscrizione, da intendersi come minima. Un terzo della quota minima va versata all’Unione provinciale. (Verbale segreteria provinciale 03/02/2010 ne definisce la rinuncia per l’anno 2010 in favore dei circoli).

Articolo 6 –  Contributi degli eletti

Gli eletti nelle istituzioni, gli assessori, o i nominati in altri organismi, iscritti al PD contribuiscono alla vita ed alle attività  del Partito con erogazioni liberali.

In particolare i Parlamentari nazionali, europei ed i Consiglieri e/o Assessori Regionali, Il Sindaco e gli Assessori del Comune capoluogo, Il Presidente della Provincia, gli Assessori ed i Consiglieri provinciali iscritti al Partito Democratico, nonché gli aderenti nominati in altri organismi di rilevanza pubblica, sono tenuti a contribuire alla vita ed alla attività  della struttura provinciale del PD  secondo quanto concordato con l’esecutivo provinciale Provinciale. Il contributo minimo  previsto è pari al 10% delle indennità, dei gettoni di presenza o dei compensi netti percepiti.

Qualora gli eletti o i nominati non adempiano all’obbligazione assunta, il Tesoriere competente è  tenuto ai seguenti adempimenti:

– sollecito per iscritti per ritardi superiori ai 30 giorni;

– in caso di mancato pagamento a fronte sollecito, decorsi i termini indicati nel sollecito medesimo e comunque non superiori a 30 giorni, deve informare il Collegio di Garanzia che provvederà  alla convocazione dell’inadempiente per assumere le misure conseguenti a norma di Statuto.

Articolo 7 – Il Tesoriere provinciale

Il Tesoriere del Partito Democratico è eletto dall’Assemblea Provinciale con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, su proposta del Segretario provinciale.

Il Tesoriere è  il legale rappresentante del partito per tutti gli atti inerenti alle proprie funzioni.

Il Tesoriere esercita i poteri di ordinaria amministrazione (vedi allegato A). Al Tesoriere compete la responsabilità  delle attività  amministrative, patrimoniali e finanziarie del partito.

Il Tesoriere provvede ogni anno alla redazione del bilancio preventivo del Partito. Entro il 30 novembre di ogni anno sottopone all’Assemblea provinciale la sua approvazione, dopo averlo sottoposto al Collegio dei Revisori. Entro il 31 maggio presenta il bilancio consuntivo. Il Tesoriere è da considerarsi invitato permanente ai lavori dell’esecutivo provinciale. In caso di dimissioni del Tesoriere, il Segretario provinciale può nominare un supplente che rimane in carica fino alla convocazione dell’Assemblea provinciale.

Articolo 8 – Collegio dei Revisori

L’Assemblea Provinciale, su proposta del Segretario provinciale, nomina il Collegio dei Revisori, composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri. Il Collegio dei Revisori certifica l’attuazione e il rispetto del presente regolamento finanziario. Controlla periodicamente il corretto funzionamento della gestione economica, patrimoniale e finanziaria del partito. Il Collegio approva il bilancio consuntivo redatto dal Tesoriere prima di sottoporlo all’approvazione dell’Assemblea provinciale.

Articolo 9  – Tesorieri dei Circoli territoriali

Ogni Circolo territoriale costituito può eleggere un proprio Tesoriere. Ai Tesorieri dei circoli territoriali costituiti competono responsabilità  e rappresentanza. Essi esercitano i poteri sanciti dagli Statuti nazionale e regionale del Partito.

Articolo 10 –  Contributi degli eletti ai circoli territoriali

Gli eletti contribuiscono alla vita del partito come specificato nell’articolo 6 del suddetto regolamento. In particolare, gli eletti e nominati nelle Circoscrizioni, nei comuni della Provincia di Torino, escluso, il comune Capoluogo, e negli organismi a rilevanza pubblica sono tenuti a versare contributo minimo pari al 10 % dell’indennità, dei gettoni di presenza o dei compensi netti percepiti.

Articolo 11 – Finanziamento dell’organizzazione giovanile

Il Bilancio preventivo, su decisione dell’esecutivo Provinciale, deve prevedere una quota delle spese complessive destinate all’attività  politica da destinare al finanziamento dell’organizzazione giovanile.

Le somme destinate sono gestite in accordo con il Tesoriere e devono essere documentate.

Articolo 12 – Rimborsi spese

Le spese di viaggio e soggiorno per attività  politica inerente al proprio incarico, del Segretario provinciale, dei membri dell’esecutivo  provinciale, o di delegati del Segretario provinciale, possono essere rimborsate dietro presentazione di documenti di lista, previa autorizzazione del tesoriere e del segretario provinciale.

Allegato A

POTERI DEL TESORIERE PROVINCIALE

1. Il Tesoriere può compiere i seguenti atti a titolo esplicativo:

a. creare ed estinguere conti correnti, operare sui medesimi, compiere tutte le operazioni bancarie necessarie, rappresentare il partito presso qualsiasi ufficio pubblico o privato e per qualsiasi affare o pratica;

b. stipulare contratti d’affitto e rescinderli;

c. acquistare, vendere e permutare beni immobili, merci e servizi, convenirne il prezzo , esigerlo o pagarlo rilasciando o ritirando quietanze;

d. dare e accettare forniture;

e. esigere e conseguire tutto quanto possa essere dovuto, a qualsiasi titolo o causa da privati, Enti pubblici , Pubbliche Amministrazioni, Intendenze, Tesorerie e quant’altro, rilasciando quietanze e discarichi;

f. firmare contratti di leasing;

g. firmare istanze e concordati, concorrere ad aste ed appalti indetti sia dai privati che da Enti Pubblici, ritirare e/o delegare dagli uffici postali telegrafici lettere, plichi, posta anche raccomandata o assicurata;

h. ritirare e/o delegare al ritiro dalle Amministrazioni Ferroviarie, Dogane, Uffici di spedizione o imprese di trasporto qualsiasi specie di merci, valori e bene in genere, rilasciando quietanze e discariche, sollevando eccezioni e riserve, intimando protesti e reclami e richiesta di risarcimenti;

i. rappresentare il partito avanti gli Uffici finanziari, le Commissioni tributarie di qualsiasi grado per tutto ciò che concerne il partito con facoltà di firmare ricorsi e opposizioni, conciliare e transigere sottoscrivendo ogni relativo documento o verbale;

l. curare l’attuazione del regolamento per l’eventuale rapporto di lavoro del personale;

m. provvedere a tutti gli atti necessari alla riscossione, da parte degli eletti della quota parte da versare al PD, nonché al recupero in caso di inadempienza;

n. rappresentare il partito avanti l’autorità  giudiziaria nei giudizi sia di cognizione che esecutivi sia mossi che da muovere, nominare avvocati e procuratori alle liti, nonché procuratori per determinare atti o categorie di atti, conferire a terzi procure speciali per tutte le operazioni sopraindicate con ampi poteri e salva specifica autorizzazione ai detti mandatari ai sensi degli artt. 1395 Cod.Civ. e 1471 n. 4 del Cod. Civ., il tutto con premessa di rato e valido.

o. stipulare contratti di assicurazione per Responsabilità  civile2.

2. In casi di temporanea indisponibilità del Tesoriere Provinciale la rappresentanza legale e giudiziale e relativi poteri possono essere attribuiti, dall’Assemblea Provinciale, ad altro soggetto e sino alla cessazione della predetta indisponibilità .

3. Per gli atti di cui al precedente comma 1 lettere c), g) ed o)il Tesoriere deve acquisire preventivamente specifico mandato dall’Assemblea provinciale.